In Italia, è stata introdotta una nuova normativa riguardante le locazioni brevi e turistiche, che include l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice deve essere richiesto al Ministero del Turismo e viene assegnato tramite una procedura automatizzata. Il CIN è destinato sia alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e locazioni brevi, sia alle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Per ottenere il CIN, i locatori devono presentare un’istanza telematica, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, se gestite in forma imprenditoriale, anche i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa vigente. È importante che gli immobili destinati ad affitti brevi siano dotati di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre ad avere estintori portatili a norma di legge.
Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile e indicato in ogni annuncio pubblicato. Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici sono obbligati a indicare il CIN nelle unità offerte.
Le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi relativi al CIN sono significative. I locatori privi di CIN possono incorrere in sanzioni pecuniarie da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile può comportare sanzioni da 500 a 5.000 euro. Ulteriori sanzioni sono previste per la mancanza dei requisiti di sicurezza e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con importi che variano a seconda delle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Da sottolineare che, per contrastare l’evasione nel settore, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno il compito di effettuare analisi del rischio fiscale per identificare i soggetti da sottoporre a controlli incrociati sulla corretta esposizione del CIN.
Le informazioni contenute nella banca dati saranno disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali, a supporto delle esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva.
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